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Notizie Modifiche allo Statuto
13 dicembre 2023

Modifiche allo Statuto

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 40 comma 2 dello Statuto del Fondo Pensioni, si informano gli Iscritti che nel corso del Consiglio di Amministrazione del 1° dicembre 2023 sono state approvate, con decorrenza immediata, le modifiche statutarie di cui segue il dettaglio.

Lo Statuto è pubblicato nella sezione "Documenti". 

Modifiche apportate:

  • modifiche relative al tenore letterale

- art.2, comma 1: allineata la formulazione allo schema di Statuto predisposto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito "schema")

- art. 3, comma 1: sostituita la locuzione aderenti in luogo ad iscritti; eliminato l’ultimo periodo non necessario

- art. 5: integrata la numerazione dei commi 

- art. 5, comma 1: sostituita la locuzione aderenti in luogo ad iscritti 

- art. 5, comma 2: eliminata la locuzione “Iscritti al Fondo in qualità di” 

- art. 5, comma 3: sostituito il verbo “iscriversi” con “aderire” e la locuzione aderenti in luogo ad iscritti 

- art. 7: allineata la rubrica allo schema 

- art. 7, commi 1 e 4: allineati allo schema concordemente alle previsioni della Nota Informativa 

- art. 7, comma 5: eliminata la numerazione del comma e il paragrafo aggiunto al comma 4 

- art. 7, comma 6: rinumerato in comma 5  art. 12, comma 2, lettera d): inserita la precisazione “fino a” riferita all’intera posizione individuale 

- art. 16, comma 1, lettera b): corretto il rinvio agli articoli 21 comma 1 e 26 comma 1 

- art. 18, comma 10 - art. 21, comma 7 - art. 26, comma 10: riportata la previsione relativa all’incompatibilità tra Delegato, Consigliere e Sindaco all’interno del precipuo articolo relativo ai criteri di costituzione dell’Organo 

- art. 19, comma 3, lettera b): corretto il rinvio all’art. 16 lettera c) 

- art. 20, comma 9: sostituito pubblico ufficiale con notaio 

- art. 20, comma 10: eliminato il rinvio agli articoli del Codice civile 

- art. 33: allineata la rubrica allo schema 

- art. 33, comma 1: eliminata la previsione “e di incompatibilità” 

- art. 33, comma 2: eliminata la previsione relativa all’incompatibilità tra Delegato, Consigliere e Sindaco all’interno del precipuo articolo relativo ai criteri di costituzione dell’Organo  

- art. 34, comma 2: eliminato il riferimento all’art. 7 allineando il comma allo schema 

  • adeguamenti delle previsioni concordemente alla Nota Informativa e alla operatività concreta del Fondo: 

- art. 31, comma 1 - art. 32, comma 1: adeguato allo schema concordemente alla Nota Informativa 

- art. 36, comma 2: eliminato l’ultimo periodo in materia di revisione legale dei conti 

Sono stati inoltre corretti i refusi sottoriportati:

- art. 10, comma 5: corretto il riferimento al comma 4 anziché al comma 3   

- art. 13 bis, comma 1: eliminata la parola duplicata “inoltre”  

- art. 17, comma 1: corretto il rinvio all’art. 18 comma 8  

- art. 23, comma 2: corretta la declinazione al singolare 

- art. 25, comma 2: spostato l'ultimo periodo per migliore chiarezza espositiva 

- art. 25, comma 4: integrato il comma per un refuso letterale.