Come fare per

Come fare per Comunicare i soggetti designati in caso di premorienza

Comunicare i soggetti designati in caso di premorienza

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, dello Statuto in caso di decesso dell’Iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (cosiddetta R.I.T.A.), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi come sotto specificato.

In caso di decesso, quindi, l’intera posizione individuale residua sarà riscattabile, al netto delle ritenute fiscali, dai seguenti soggetti:

  1. in presenza di designazione:
  • dal soggetto designato salvo successiva diversa designazione (ad esempio attraverso disposizioni testamentarie);
  1. in mancanza di una specifica designazione: il diritto al riscatto della posizione compete ai seguenti eredi:
  • in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo Pensioni:

Eredi testamentari + Eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l’azione di rivendica);

  • in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo Pensioni:

Eredi legittimi.

Salvo diversa disposizione gli eredi vengono liquidati in parti uguali.

Le eventuali prestazioni accessorie del Fondo Pensioni verranno erogate ai soggetti individuati per l’erogazione della posizione individuale.

Le somme erogate dal Fondo in caso di premorienza ai soggetti designati/eredi sono acquisite dagli stessi a “titolo proprio” e non a titolo di successione. L’ Agenzia delle Entrate (vedasi Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, al punto 4  pag. 23) ritiene infatti che le prestazioni percepite dagli eredi siano escluse dall’applicazione dell’imposta di successione.

E' inoltre importante sapere che:

  • per le posizioni di Iscritti minorenni, interdetti o incapaci non è consentito effettuare designazioni di soggetti titolati al riscatto in caso di premorienza;
  • in caso di trasferimento individuale ad un altro Fondo Pensione le eventuali designazioni effettuate decadono e non vengono comunicate al Fondo cessionario, presso il quale è necessario che l’aderente esprima nuovamente la propria volontà, ove intenda indicare soggetti titolati al riscatto in caso di premorienza;
  • in caso di premorienza del soggetto designato, si suggerisce di esprimere una nuova designazione. In assenza di nuove disposizioni, il Fondo riconoscerà la posizione agli eredi del soggetto titolato al riscatto in caso di premorienza;
  • il diritto di riscatto della posizione individuale da parte degli eredi o dei diversi soggetti designati è da intendersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La predetta prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell'Iscritto.

Accedendo alla propria Area Riservata è possibile effettuare il censimento dei soggetti designati in caso di premorienza, modificare e revocare i soggetti designati precedentemente inseriti seguendo il percorso "Ciclo attivo/Gestione adesione” e successivamente “Censimento soggetti designati”.

Il modulo prodotto dovrà essere datato, firmato e inviato al Fondo attraverso la funzionalità di upload della procedura stessa. 

La "Guida?" di utilizzo on-line fornisce supporto nella compilazione delle varie maschere.

Il Fondo Pensioni, in caso di acquisizione della notizia del decesso dell’Iscritto, informa i soggetti designati dall’Iscritto e/o gli eredi dell’esistenza della posizione e dell’eventuale copertura accessoria (in caso di premorienza in servizio per i dipendenti del Gruppo Banco BPM aderenti con modalità esplicita), e delle modalità per chiedere il riscatto della posizione e per l’eventuale apertura del sinistro assicurativo.