Come fare per

Come fare per Disporre della prestazione in caso di pensionamento (prestazione pensionistica ordinaria)

Disporre della prestazione in caso di pensionamento (prestazione pensionistica ordinaria)

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L’iscritto ha facoltà di richiedere, attraverso la funzionalità disponibile nell'Area Riservata (accessibile dalla homepage), la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme (rif. Circolare n. 117) erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’iscritto, il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.

L’iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto senza soluzione di continuità a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.