Pubblichiamo le principali novità portate dalla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 con particolare focus sulle nuove prestazioni pensionistiche che si affiancano alla prestazione in capitale ed alla prestazione in rendita.
NOVITA’ PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e successive integrazioni e modificazioni ha modificato il Decreto Legislativo 252/2005, pubblicato nella nuova forma sul sito web del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it - sezione "Norme e Moduli" ed ha introdotto riforme importanti per la previdenza complementare, che qui riassumiamo.
Norme applicabili dal 1° gennaio 2026
Norme applicabili dal 1° luglio 2026
Le diverse opzioni sono esercitabili una volta maturato il diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio; gli eventuali residui sono riscattabili dai soggetti designati al momento dell’esercizio dell’opzione.
Le prestazioni possono prevedere regimi fiscali differenti, in funzione della modalità di erogazione e dell’anzianità di partecipazione alla forma di previdenza complementare – vedasi il Documento sul Regime fiscale del Fondo, aggiornato al 1° luglio 2026, pubblicato nella sezione Documenti.
Per la presentazione della richiesta di prestazione pensionistica in una delle due forme sopra riportate, già a far data dal 1° luglio 2026, è necessario rivolgersi al Fondo Pensioni ai consueti indirizzi di contatto.
Nel periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l’inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.
Norme applicabili dal 31 ottobre2026
L’ opzione è esercitabile una volta maturato il diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio; gli eventuali residui sono riscattabili dai soggetti designati al momento dell’esercizio dell’opzione.
Relativamente alla fiscalità da applicare alla prestazione vedasi il Documento sul Regime fiscale del Fondo, aggiornato al 1° luglio 2026, pubblicato nella sezione Documenti.
Al momento il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è in attesa delle istruzioni operative della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP per tale tipologia di prestazione pensionistica. I conseguenti aggiornamenti saranno oggetto di tempestiva informativa.
Nel periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l’inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.
*È importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica (Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026):
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Aspetto |
Cosa prevede la normativa |
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Alternative alla rendita vitalizia |
Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro. |
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Quota in capitale |
E’ possibile richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia. |
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Irrevocabilità della scelta |
Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia (immediata o differita. |
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Stop alle prerogative di accumulo |
Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Fondo. Il trasferimento ad altro Fondo è possibile solo per usufruire della rendita del Fondo cessionario. |
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Contribuzione |
Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente). |
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Cumulo con RITA |
Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l’attivazione di una delle nuove prestazioni. |
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Montante residuo investito |
Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto/comparti scelto/i dall'Aderente al momento della richiesta o, in assenza di determinazione da parte dell’Aderente, secondo quanto stabilito dal Fondo. |
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Decesso del beneficiario |
Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete. |
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Tempi di erogazione |
Il Fondo eroga la prestazione non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi. |