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Notizie Legge di Bilancio 2026 - Nuove prestazioni pensionistiche ex art. 11 D.Lgs. 252/2005
01 luglio 2026

Legge di Bilancio 2026 - Nuove prestazioni pensionistiche ex art. 11 D.Lgs. 252/2005

Pubblichiamo le principali novità portate dalla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 con particolare focus sulle nuove prestazioni pensionistiche che si affiancano alla prestazione in capitale ed alla prestazione in rendita.

NOVITA’ PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e successive integrazioni e modificazioni ha modificato il Decreto Legislativo 252/2005, pubblicato nella nuova forma sul sito web del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it - sezione "Norme e Moduli" ed ha introdotto riforme importanti per la previdenza complementare, che qui riassumiamo.

 

Norme applicabili dal 1° gennaio 2026

  • Età della pensione di vecchiaia: l’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale obbligatorio è confermata per l’anno 2026 in 67 anni di età ed aumenta per il 2027 a 67 anni e 1 mese e dal 2028 a 67 anni e 3 mesi. È pertanto necessario fare riferimento a tali indicazioni sull’età per la pensione di vecchiaia per il 2027 e dal 2028 anche per la verifica dei requisiti per accedere alla R.I.T.A..

 

Norme applicabili dal 1° luglio 2026

  • Adesione automatica: decorsi 60 giorni dall’assunzione, salvo diversa ed esplicita indicazione del lavoratore, lo stesso verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione alla Forma di Previdenza Complementare di riferimento come stabilito dagli accordi collettivi. Per tali adesioni è prevista la devoluzione, sempre dalla data di assunzione, dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. Le somme sono investite in percorsi di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell’età anagrafica dell’aderente– vedasi notizia pubblicata il giorno 30 giugno 2026 “Informativa in merito all'idoneità alla raccolta delle adesioni automatiche (Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026)”;
  • Plafond di deducibilità fiscale: il limite di deducibilità dei contributi annui versati a forme di previdenza complementare passa da € 5.164,57 ad € 5.300,00 per il periodo fiscale 2026. Si aggiorna conseguentemente anche il limite di extra-deducibilità previsto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007;
  • Prestazioni pensionistiche *: il limite ordinario erogabile in forma di capitale al momento del pensionamento resta fissato al 50 % del montante finale accumulato. Vengono introdotte le seguenti nuove tipologie di prestazioni, alternative alla Prestazione Pensionistica in forma di rendita vitalizia e alla R.I.T.A.:
  • la rendita a durata definita è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui. Non è legata alla sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito;
  • i prelievi liberamente determinabili cioè una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita.

Le diverse opzioni sono esercitabili una volta maturato il diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio; gli eventuali residui sono riscattabili dai soggetti designati al momento dell’esercizio dell’opzione.

Le prestazioni possono prevedere regimi fiscali differenti, in funzione della modalità di erogazione e dell’anzianità di partecipazione alla forma di previdenza complementare – vedasi il Documento sul Regime fiscale del Fondo, aggiornato al 1° luglio 2026, pubblicato nella sezione Documenti.

Per la presentazione della richiesta di prestazione pensionistica in una delle due forme sopra riportate, già a far data dal 1° luglio 2026, è necessario rivolgersi al Fondo Pensioni ai consueti indirizzi di contatto.

Nel periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l’inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.

 

Norme applicabili dal 31 ottobre2026

  • Portabilità del contributo datoriale: prevista la facoltà, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, con diritto al versamento alla forma pensionistica del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.
  • Prestazioni pensionistiche: viene introdotta la seguente nuova tipologia di prestazione, alternative alla Prestazione Pensionistica in forma di rendita vitalizia, in forma di rendita a durata definita, ai prelievi liberamente determinabili e alla R.I.T.A:
    • Erogazioni frazionate del montante *: l’erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo non può essere inferiore a cinque anni.

L’ opzione è esercitabile una volta maturato il diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio; gli eventuali residui sono riscattabili dai soggetti designati al momento dell’esercizio dell’opzione.

Relativamente alla fiscalità da applicare alla prestazione vedasi il Documento sul Regime fiscale del Fondo, aggiornato al 1° luglio 2026, pubblicato nella sezione Documenti.

Al momento il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è in attesa delle istruzioni operative della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP per tale tipologia di prestazione pensionistica. I conseguenti aggiornamenti saranno oggetto di tempestiva informativa.

Nel periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l’inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.

 

 

*È importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica (Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026):

Aspetto

Cosa prevede la normativa

Alternative alla rendita vitalizia

Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.

Quota in capitale

E’ possibile richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.

Irrevocabilità della scelta

Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia (immediata o differita.

Stop alle prerogative di accumulo

Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Fondo. Il trasferimento ad altro Fondo è possibile solo per usufruire della rendita del Fondo cessionario.

Contribuzione

Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).

Cumulo con RITA

Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l’attivazione di una delle nuove prestazioni.

Montante residuo investito

Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto/comparti scelto/i dall'Aderente al momento della richiesta o, in assenza di determinazione da parte dell’Aderente, secondo quanto stabilito dal Fondo.

Decesso del beneficiario

Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.

Tempi di erogazione

Il Fondo eroga la prestazione non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.