Come Funziona

FAQ

No, è libera e volontaria. Per aderire al Fondo è necessario compilare l'apposita modulistica di adesione.

L'iscritto forma la sua posizione individuale presso il Fondo mediante il conferimento:

  •   del TFR;
  •   del contributo individuale prelevato mensilmente dallo stipendio;
  •   della contribuzione a carico del datore.

No, l'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo. Pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo.

Fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto a quello del datore di lavoro, l'iscritto può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione individuale.

Le fonti istitutive lo stabiliscono generalmente in percentuale sulla retribuzione annua utile ai fini del Tfr.
Le modifiche al contributo obbligatorio vengono apportate dai rinnovi dei contratti collettivi o da altra fonte istitutiva.

La contribuzione minima è prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Nel caso di adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è pari allo 0,50% della propria retribuzione utile al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

E' possibile sospendere i versamenti a proprio carico (ciò tuttavia porta anche alla sospensione del contributo da parte del datore di lavoro), ma non dell'eventuale Tfr, che continuerà ad affluire al fondo pensione.

Per quanto attiene la posizione del familiare a carico è previsto un periodo contributivo continuativo minimo di tre anni.

La contribuzione minima è prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Nel caso di adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare la contribuzione datoriale è pari al 3,25% della propria retribuzione utile al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

No, hanno diritto al contributo dell’azienda solo i lavoratori che decidono di versare la percentuale di contributi individuali pari almeno a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione (100%) del Tfr al fondo pensione. I lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono invece scegliere se conferirlo nella misura minima prevista dalle fonti istitutive (50%) o destinarlo integralmente al fondo (100%).

Gli aderenti “taciti” o “silenti” sono lavoratori che sono stati iscritti al Fondo per il meccanismo del silenzio assenso (adesione tacita) per non aver espresso, nei termini previsti dalla normativa di settore,  una scelta esplicita relativamente al conferimento del proprio TFR maturando che quindi viene versato nel Fondo Pensioni di riferimento aziendale.

Sono iscritti al Fondo a tutti gli effetti, e possono decidere quando vogliono di iniziare a versare, oltre al TFR, il loro contributo individuale, avendo diritto anche a quello dell’azienda.

Si, è possibile.  L'aderente può contribuire al Fondo anche mediante versamenti volontari - una volta l'anno -  oltre a quelli trattenuti mensilmente in busta paga.

I contributi versati al Fondo (cioè la quota azienda e quella dell'aderente, inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, ed escluso il Tfr) sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti di euro 5.164,57.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva all'1.1.2007 è concessa la deduzione dei contributi oltre il limite di euro 5.164,57, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, pari alla differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione a tali forme e, comunque, per un importo non superiore ad euro 2.582,29 annui

La deducibilità fiscale del contributo (lavoratore e azienda) versato al Fondo è operata mensilmente dal datore di lavoro attraverso la riduzione della componente dello stipendio che deve essere assoggettata a ritenute Irpef. In questo modo il dipendente non deve indicare nulla in dichiarazione dei redditi.

Nel modello CU rilasciato dall'azienda al dipendente, verrà indicato il totale dei contributi (lavoratore e azienda) versati al Fondo e fiscalmente dedotti.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, per sè o per i figli, non prima di otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.

Il Fondo può erogare all'aderente fino al 75% della posizione individuale maturata al netto della tassazione calcolata per Legge. L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata.

Non necessariamente; la casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.

È possibile attivare la richiesta di anticipazione con la presentazione della documentazione provvisoria purchè registrata o integrata da una autocertificazione del venditore, tuttavia, l’iscritto successivamente deve inviare al Fondo la documentazione comprovante l’acquisto definitivo.

Sì, la richiesta di anticipazione verrà accolta se l'acquisto della casa è avvenuto non oltre i 18 mesi precedenti la richiesta.

In qualsiasi momento, a prescindere dalla durata della partecipazione al Fondo. Devono essere certificate come spese sanitarie straordinarie e gravissime dall'ASL di competenza.

È possibile richiedere fino al 75% della posizione accantonata al Fondo, L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata. Se la fattura risulta inferiore al preventivo, l'aderente deve restituire la differenza.

Per l'aderente, per il coniuge e per i figli.

Per qualunque motivo, senza necessità di ulteriori giustificazioni.

Le anticipazioni per ulteriori esigenze potranno essere richieste, sempre fino al 30% della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.

L'aderente, o i propri eredi/designati, può richiedere l'erogazione delle prestazioni nei casi previsti dalla normativa vigente, quali ad esempio il pensionamento, le dimissioni o il licenziamento, il riconoscimento di una  invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3,  il ricorso a procedure di esodo incentivato, l'accesso al Fondo di Solidarietà del Credito, il decesso dell'aderente.

Nel caso in cui avvenga il decesso dell’aderente prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi solo nel caso in cui l’aderente non abbia designato alcun soggetto. In questo ultimo caso la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati dall’iscritto secondo le misure indicate nella designazione.

In caso di decesso, quindi, l’intera posizione individuale residua sarà riscattabile, al netto delle ritenute fiscali, dai seguenti soggetti:

  1. in presenza di designazione:
  • dal soggetto designato salvo successiva diversa designazione (ad esempio attraverso disposizioni testamentarie);
  1. in mancanza di una specifica designazione: il diritto al riscatto della posizione compete ai seguenti eredi:
  • in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo Pensioni:

Eredi testamentari + Eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l’azione di rivendica);

  • in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo Pensioni:

Eredi legittimi.

Salvo diversa disposizione gli eredi vengono liquidati in parti uguali.

Le eventuali prestazioni accessorie del Fondo Pensioni verranno erogate ai soggetti individuati per l’erogazione della posizione individuale.

Il diritto di riscatto della posizione individuale da parte degli eredi o dei diversi soggetti designati è da intendersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La predetta prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell’Iscritto.

Le somme erogate dal Fondo in caso di premorienza ai soggetti designati/eredi sono acquisite dagli stessi a “titolo proprio” e non a titolo di successione.L’ Agenzia delle Entrate (vedasi Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, al punto 4  pag. 23) ritiene infatti che le prestazioni percepite dagli eredi siano escluse dall’applicazione dell’imposta di successione.

Il capitale versato viene liquidato al tutore dei minori in presenza del documento autorizzativo del Giudice Tutelare.

No. Nel caso avvenga il decesso di un aderente che non abbia designato un soggetto prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito agli eredi.

In caso di decesso, quindi, l’intera posizione individuale residua sarà riscattabile, al netto delle ritenute fiscali, dai seguenti soggetti:

  1. in presenza di designazione:
  • dal soggetto designato salvo successiva diversa designazione (ad esempio attraverso disposizioni testamentarie);
  1. in mancanza di una specifica designazione: il diritto al riscatto della posizione compete ai seguenti eredi:
  • in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo Pensioni:

Eredi testamentari + Eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l’azione di rivendica);

  • in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo Pensioni:

Eredi legittimi.

Salvo diversa disposizione gli eredi vengono liquidati in parti uguali.

Le eventuali prestazioni accessorie del Fondo Pensioni verranno erogate ai soggetti individuati per l’erogazione della posizione individuale.

E' inoltre importante sapere che:

  • per le posizioni di Iscritti minorenni, interdetti o incapaci non è consentito effettuare designazioni di soggetti titolati al riscatto in caso di premorienza;
  • in caso di trasferimento individuale ad un altro Fondo Pensione le eventuali designazioni effettuate decadono e non vengono comunicate al Fondo cessionario, presso il quale è necessario che l’aderente esprima nuovamente la propria volontà, ove intenda indicare soggetti titolati al riscatto in caso di premorienza;
  • in caso di premorienza del soggetto designato, si suggerisce di esprimere una nuova designazione. In assenza di nuove disposizioni il Fondo riconoscerà la posizione agli eredi del soggetto titolato al riscatto in caso di premorienza.

Accedendo alla propria Area Riservata è possibile effettuare il censimento dei soggetti designati in caso di premorienza, modificare e revocare i soggetti designati precedentemente inseriti seguendo il percorso "Ciclo attivo/Gestione adesione” e successivamente “Censimento soggetti designati”.

Il modulo prodotto dovrà essere datato, firmato e inviato al Fondo attraverso la funzionalità di upload della procedura stessa. La "Guida?" di utilizzo on-line fornisce supporto nella compilazione delle varie maschere.

 

Si. L’aderente ha facoltà di variare o revocare una designazione già effettuata.

Si tratta esclusivamente degli importi rivenienti dalla richiesta di riscatto della posizione per dimissioni, licenziamento o per cessazione dell'attività lavorativa.

Devono essere inserite in dichiarazione dei redditi solo gli importi che il Fondo Pensione ha assoggettato a tassazione ordinaria (contributi accumulati nel periodo 01.01.2001 - 31.12.2006).

Il trasferimento è lo spostamento del capitale maturato da un Fondo pensione ad un altro.

Il lavoratore iscritto può trasferire quando:

  • perde i requisiti di partecipazione al Fondo per interruzione del rapporto di lavoro con l'azienda presso la quale contribuisce o quando la sua azienda cambia contratto;
  • in costanza di rapporto di lavoro dopo 2 anni.

No. Le somme trasferite sono esenti da tassazione.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 252/2005 il Fondo ha 6 mesi di tempo per effettuare il trasferimento.

  • Maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica;
  • Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La rendita è la pensione complementare a quella obbligatoria che il pensionato percepirà periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, alla sua età e alla tipologia di rendita scelta.

Non sempre, la prestazione in capitale pari al 100% delle somme accantonate può essere richiesta nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale

Quindi, la possibilità di poter percepire una prestazione come “100% capitale” varia quindi in base alle somme accantonate e all’età dell’iscritto che sta richiedendo la pensione complementare.

Uno dei soggetti indicati all’art.12 del D.P.R. n.917/1986 (cd.TUIR) ed in particolare:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (anche non conviventi)
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne (conviventi o che ricevano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria)

con reddito complessivo non superiore a €2.840,51 annui (se con più di 24 anni), oppure i 4.000 euro lordi anni (se con un’età fino a 24 anni) al lordo degli oneri deducibili con reddito.

L'iscritto – appena avuta conoscenza della circostanza – dovrà tempestivamente darne comunicazione al Fondo.

Da questo momento l'aderente potrà esercitare le facoltà previste dall'apposito Regolamento.

Il familiare a carico che ha perso il requisito di fiscalmente a carico mantiene la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

Agli iscritti con modalità esplicita, in servizio presso Società del Gruppo Banco BPM e con contribuzione personale e aziendale, sono assicurate coperture accessorie in caso di morte da ogni causa o cessazione dal servizio per sopravvenuta inabilità ai sensi della Legge 222/1984, riconosciuta dall'Ente Previdenziale preposto, a svolgere qualsiasi attività lavorativa anche in conseguenza ad aggravamento di pregressa invalidità.