L'adesione è libera e volontaria. Per aderire al Fondo in modalità esplicita è necessario compilare l'apposita modulistica di adesione.
Chi non aderisce in modalità esplicita:
- se assunto prima del 1° luglio 2026 aderisce in modalità tacita conferendo il TFR maturando al Comparto Garantito Puro se non ha effettuato una scelta sulla destinaizone del TFR maturando entro 6 mesi dall'assunzione;
- se assunto dopo il 1° luglio 2026, aderisce automaticamente dalla data di assunzione conferendo il TFR maturando, il contributo iscritto minimo previsto dagli accordi ed il contributo aziendale, se non ha effettuato una scelta sulla destinaizone del TFR maturando entro 60 giorni dall'assunzione.
L'aderente, aderente in modalità esplicita o automatica, forma la sua posizione individuale presso il Fondo mediante il conferimento:
del TFR;
del contributo individuale prelevato mensilmente dallo stipendio;
della contribuzione a carico del datore.
L'aderente in modalità tacita, forma la sua posizione individuale presso il Fondo mediante il conferimento del solo TFR.
No, l'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono esplicitamente al Fondo o per le adesioni automatiche. Pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo.
L'aderente può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione individuale, fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto a quello del datore di lavoro.
Per gli aderenti in forma automatica, viene attribuito il contributo minimo a carico del lavoratore e, conseguentemente, il diritto anche a quello del datore di lavoro.
Le fonti istitutive lo stabiliscono generalmente in percentuale sulla retribuzione annua utile ai fini del TFR.
Le modifiche al contributo obbligatorio vengono apportate dai rinnovi dei contratti collettivi o da altra fonte istitutiva e vengono recepiti nella Nota Informativa "Scheda ‘I destinatari e i contributi’".
La contribuzione minima è prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Nel caso di adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare la contribuzione minima datoriale è pari al 3,25% della propria retribuzione utile al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
E' possibile sospendere i versamenti a proprio carico (ciò tuttavia porta anche alla sospensione del contributo da parte del datore di lavoro), ma non dell'eventuale TFR, che continuerà ad affluire al fondo pensione.
Per quanto attiene la posizione del familiare a carico è previsto un periodo contributivo continuativo minimo di tre anni.
La contribuzione minima è prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Nel caso di adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare la contribuzione datoriale è pari al 3,25% della propria retribuzione utile al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
No. Gli aderenti in forma tacita, assunti prima del 1/7/2026, versano il solo TFR e non hanno diritto al contributo aziendale.
Per le altre forme di adesione (esplicite o automatiche) gli aderenti, versando la percentuale di contributi volontari, hanno diritto al contributo aziendale.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione (100%) del TFR al fondo pensione. I lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono invece scegliere se conferirlo nella misura minima prevista dalle fonti istitutive (50%) o destinarlo integralmente al fondo (100%).
L'adesione automatica riguarda il dipendente assunto dopo il 1° luglio 2026 che non ha effettuato una scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall'assunzione; aderendo automaticamente, dalla data di assunzione conferisce il TFR maturando, il contributo iscritto minimo previsto dagli accordi ed ha diritto al contributo aziendale.
Gli aderenti “taciti” o “silenti” sono lavoratori assunti sino al 30 giugno 2026 che sono stati iscritti al Fondo per il meccanismo del silenzio assenso (adesione tacita) per non aver espresso, nei termini previsti dalla normativa di settore, una scelta esplicita relativamente al conferimento del proprio TFR maturando che quindi viene versato nel Fondo Pensioni di riferimento aziendale.
Sono iscritti al Fondo a tutti gli effetti e possono decidere, in ogni momento di iniziare a versare, oltre al TFR, il loro contributo individuale, avendo diritto anche a quello dell’azienda.
Si, è possibile. L'aderente può contribuire al Fondo anche mediante versamenti volontari - una volta l'anno - oltre a quelli trattenuti mensilmente in busta paga.
Si precisa che l’erogazione di una prestazione pensionistica complementare non consente di versare ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l’interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
I contributi versati al Fondo (cioè la quota azienda e quella dell'aderente, inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, ed escluso il Tfr) sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti di euro 5.300,00 dall'anno fiscale 2026 (precedentemente dal 2007 al 2025 euro 5.164,57).
Ai lavoratori di prima occupazione successiva all'1.1.2007 è concessa la deduzione dei contributi oltre il limite di euro 5.300,00, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, pari alla differenza positiva tra l'importo di euro 26.500 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione a tali forme e, comunque, per un importo non superiore ad euro 2.650 annui
La deducibilità fiscale del contributo (lavoratore e azienda) versato al Fondo è operata mensilmente dal datore di lavoro attraverso la riduzione della componente dello stipendio che deve essere assoggettata a ritenute Irpef. In questo modo il dipendente non deve indicare nulla in dichiarazione dei redditi.
Nel modello CU rilasciato dall'azienda al dipendente, verrà indicato il totale dei contributi (lavoratore e azienda) versati al Fondo e fiscalmente dedotti.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, per sè o per i figli, non prima di otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.
Il Fondo può erogare all'aderente fino al 75% della posizione individuale maturata al netto della tassazione calcolata per Legge. L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata.
Non necessariamente; la casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.
È possibile attivare la richiesta di anticipazione con la presentazione della documentazione provvisoria purchè registrata o integrata da una autocertificazione del venditore, tuttavia, l’iscritto successivamente deve inviare al Fondo la documentazione comprovante l’acquisto definitivo.
Sì, la richiesta di anticipazione verrà accolta se l'acquisto della casa è avvenuto non oltre i 18 mesi precedenti la richiesta.
In qualsiasi momento, a prescindere dalla durata della partecipazione al Fondo. Devono essere certificate come spese sanitarie straordinarie e gravissime dall'ASL di competenza.
È possibile richiedere fino al 75% della posizione accantonata al Fondo, L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata. Se la fattura risulta inferiore al preventivo, l'aderente deve restituire la differenza.
Per l'aderente, per il coniuge e per i figli.
Per qualunque motivo, senza necessità di ulteriori giustificazioni.
Le anticipazioni per ulteriori esigenze potranno essere richieste, sempre fino al 30% della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.
L'aderente, o i propri eredi/designati, può richiedere l'erogazione delle prestazioni nei casi previsti dalla normativa vigente, quali ad esempio il pensionamento, le dimissioni o il licenziamento, il riconoscimento di una invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3, il ricorso a procedure di esodo incentivato, l'accesso al Fondo di Solidarietà del Credito, il decesso dell'aderente.
Nel caso in cui avvenga il decesso dell’aderente prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi solo nel caso in cui l’aderente non abbia designato alcun soggetto. In questo ultimo caso la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati dall’iscritto secondo le misure indicate nella designazione.
In caso di decesso, quindi, l’intera posizione individuale residua sarà riscattabile, al netto delle ritenute fiscali, dai seguenti soggetti:
Eredi testamentari + Eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l’azione di rivendica);
Eredi legittimi.
Salvo diversa disposizione gli eredi vengono liquidati in parti uguali.
Le eventuali prestazioni accessorie del Fondo Pensioni verranno erogate ai soggetti individuati per l’erogazione della posizione individuale.
Il diritto di riscatto della posizione individuale da parte degli eredi o dei diversi soggetti designati è da intendersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La predetta prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell’Iscritto.
Le somme erogate dal Fondo in caso di premorienza ai soggetti designati/eredi sono acquisite dagli stessi a “titolo proprio” e non a titolo di successione.L’ Agenzia delle Entrate (vedasi Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, al punto 4 pag. 23) ritiene infatti che le prestazioni percepite dagli eredi siano escluse dall’applicazione dell’imposta di successione.
Nel caso in cui avvenga il decesso del percettore di una prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato, verrà attribuito ai soggetti designati che possono anche essere differenti da quelli designati nella fase di accumulo.
Il capitale versato viene liquidato al tutore dei minori in presenza del documento autorizzativo del Giudice Tutelare.
Si. L’aderente ha facoltà di variare o revocare una designazione già effettuata.
Si tratta esclusivamente degli importi rivenienti dalla richiesta di riscatto della posizione per dimissioni, licenziamento o per cessazione dell'attività lavorativa.
Devono essere inserite in dichiarazione dei redditi solo gli importi che il Fondo Pensione ha assoggettato a tassazione ordinaria (contributi accumulati nel periodo 01.01.2001 - 31.12.2006).
Il trasferimento è lo spostamento del capitale maturato da un Fondo pensione ad un altro.
Il lavoratore iscritto può trasferire quando:
No. Le somme trasferite sono esenti da tassazione.
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 252/2005 il Fondo ha 6 mesi di tempo per effettuare il trasferimento.
La rendita vitalizia è la pensione complementare a quella obbligatoria che il pensionato percepirà periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, alla sua età e alla tipologia di rendita vitalizia scelta.
La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla tua sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.
I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile: puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto/i scelto/i.
Non sempre, la prestazione in capitale pari al 100% delle somme accantonate può essere richiesta nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale
Quindi, la possibilità di poter percepire una prestazione come “100% capitale” varia quindi in base alle somme accantonate e all’età dell’iscritto che sta richiedendo la pensione complementare.
Uno dei soggetti indicati dalla normativa fiscale vigente (articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Tuir) e successive modificazioni).
L'iscritto – appena avuta conoscenza della circostanza – dovrà tempestivamente darne comunicazione al Fondo.
Da questo momento l'aderente potrà esercitare le facoltà previste dall'apposito Regolamento.
Il familiare a carico che ha perso il requisito di fiscalmente a carico mantiene la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
Agli iscritti con modalità esplicita o automatica in servizio presso Società del Gruppo Banco BPM e con contribuzione personale e aziendale, sono assicurate coperture accessorie in caso di morte da ogni causa o cessazione dal servizio per sopravvenuta inabilità ai sensi della Legge 222/1984, riconosciuta dall'Ente Previdenziale preposto, a svolgere qualsiasi attività lavorativa anche in conseguenza ad aggravamento di pregressa invalidità.