Si informano gli Iscritti che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 16 ottobre 2026 con efficacia dal 21 ottobre, ha deliberato l'aggiornamento del Regolamento per la richiesta di anticipazioni pubblicato nella sezione Norme e Moduli.
Le principali modifiche riguardano:
- anticipazioni per spese sanitarie: viene introdotta la possibilità che la certificazione delle competenti strutture pubbliche, comprovante le situazioni gravissime e la straordinarietà delle terapie e degli interventi sanitari, possa essere rilasciata anche dal medico di medicina generale convenzionato con il SSN e da parte degli Istituti o Cliniche convenzionate con il SSN. La certificazione dovrà riportare il timbro professionale con i dati anagrafici e il codice prescrittore o codice regionale, assegnato dalla ASL/Regione, del medico che la rilascia;
- anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione: è richiesta ora all'aderente la produzione del certificato di residenza nell'immobile oggetto di anticipazione ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o l'intenzione di voler adibire a dimora abituale l'immobile oggetto di anticipazione;
- documentazione probatoria: in caso di mancato completamento della documentazione probatoria, il Fondo non accoglie ulteriori richieste di anticipazione, fatte salve quelle relative alle spese sanitarie e salvo che l'aderente abbia provveduto alla restituzione di quanto indebitamente percepito o in caso di eccezionali e motivate situazioni autorizzate dal Fondo;
- vincoli sulla posizione previdenziale: circa i vincoli posti sulla posizione previdenziale messa a garanzia di finanziamenti, viene precisato che l'anticipazione può essere concessa dal Fondo solo dopo la ricezione via PEC della liberatoria all'erogazione da parte dal creditore;
Si ricorda che gli importi anticipati, salvo il caso di anticipazione per "altri motivi", non potranno eccedere l’onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie di anticipazione; l’importo richiesto non può eccedere l’onere rimasto a carico dall’aderente o a carico del soggetto per cui viene richiesta l’anticipazione al Fondo.
In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le anticipazioni erogate in favore di aderenti che ottengano, a causa di un eventuale intervento di altre forme di finanziamento/copertura, erogazioni che eccedono la spesa o che dovessero risultare non legittimati a richiedere l’anticipazione.