L’Assemblea Generale è costituita dagli iscritti ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno quindici giorni. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica. L’Assemblea Generale: - elegge i propri rappresentanti in seno all’Assemblea dei Delegati, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento, denominato “Regolamento elettorale”, predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante dello Statuto; - elegge i propri rappresentanti, ex Art. 23, comma 1, e Art. 30, comma 1, in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento allegato allo Statuto, denominato “Regolamento elettorale”; - delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento del Fondo in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento. La deliberazione è presa con quorum deliberativo qualificato di tre quarti degli iscritti e si svolge con modalità definite in appendice al Regolamento elettorale di cui ai commi precedenti.
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