Come Funziona

Come Funziona Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui si maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che si abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.

Nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, si potrà percepire la prestazione in forma di rendita dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita o in capitale. La prestazione in forma di rendita sarà calcolata in base al capitale accumulato e alla età a quel momento.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che il Fondo propone sono riportate nella Convenzione per l'erogazione della rendite modificativa del Fascicolo Informativo.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: è l'Iscritto comunque a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che si tenga anche convenientemente conto della propria aspettativa di vita.

In casi particolari è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza.

A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli Iscritti prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per gli approfondimenti fare riferimento alla Circolare n. 92/2018.

I familiari fiscalmente a carico possono fruire delle prestazioni previste dalla normativa di riferimento e dallo Statuto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione. La perdita dei requisiti di partecipazione dell'Iscritto che ha chiesto l’iscrizione del fiscalmente a carico, così come il venir meno della condizione di fiscalmente a carico, non comportano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per il familiare iscritto. Il riscatto previsto dall’Art.12, comma 2, dello Statuto non è esercitabile dal familiare fiscalmente a carico. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Regolamento per l'adesione e la partecipazione del familiare fiscalmente a carico.

Cosa determina l’importo della prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione attesa dal Fondo è importante che avere presente fin d’ora che l’importo della prestazione sarà tanto più alto quanto:

  • più alti sono i versamenti effettuati;
  • maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
  • più lungo è il periodo di tempo tra il momento di adesione e quello di pensionamento (al pensionamento si avrà infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
  • più bassi sono i costi di partecipazione;
  • più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell'aderente: ad esempio, da quanto si versa, dall’attenzione che si pone nel confrontare i costi che vengono sostenuti con quelli delle altre forme cui si può adereire; dalle scelte di investimento effettuate; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Per la parte che si percepirà in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l'età, più elevato sarà l’importo della pensione.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una pensione complementare (‘rendita’), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla età a quel momento. Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della pensione.

Il Fondo offre la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ai propri familiari, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.

Per l’erogazione della pensione il Fondo ha stipulato una apposita convenzione con un’impresa di assicurazione.

Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, l'Iscritto potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Bisogna tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare erogata nel tempo sarà più basso di quello che sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.

Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima del raggiungimento del pensionamento, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (R.I.T.A.), la posizione individuale accumulata nel Fondo sarà versata agli eredi ovvero ai designati.