L’aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:
a) capitale fino al limite massimo previsto dall’art. 11, comma 3 (ovvero fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro);
b) rendita vitalizia;
c) rendita a durata definita;
d) prelievi liberamenti determinabili;
e) erogazione frazionata (la cui entrata in vigore è fissata al 31 ottobre2026);
f) capitale per l’intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.
Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera a) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da b) a e), si evidenzia che le tipologie di prestazioni da c) a e) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare. L’opzione per la rendita vitalizia è esercitabile successivamente sia presso la forma pensionistica in essere sia presso un’altra forma pensionistica complementare a cui trasferire il montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest’ultima.
Dal momento in cui l’aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto o nel regolamento del fondo.
Le tipologie di rendita vitalizia e le relative condizioni che il Fondo propone sono riportate nella Convenzione per l'erogazione delle rendite modificativa del Fascicolo Informativo.
Per le altre tipologie di prestazioni pensionistiche - rendita a durata definita o prelievi liberamente determinabili - si faccia riferimento al Documento sulle rendite.
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: è l'Iscritto comunque a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che si tenga anche convenientemente conto della propria aspettativa di vita.
In casi particolari è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza.
E' possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli Iscritti prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
L’erogazione delle prestazioni pensionistiche non è cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione; per tali motivi, in caso di richiesta di RITA parziale, tali prestazioni potranno essere richieste unicamente al termine dell’erogazione della RITA o dopo la revoca della stessa.
I familiari fiscalmente a carico possono fruire delle prestazioni previste dalla normativa di riferimento e dallo Statuto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione. La perdita dei requisiti di partecipazione dell'Iscritto che ha chiesto l’iscrizione del fiscalmente a carico, così come il venir meno della condizione di fiscalmente a carico, non comportano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per il familiare iscritto. Il riscatto previsto dall’Art.12, comma 2, dello Statuto non è esercitabile dal familiare fiscalmente a carico. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Regolamento per l'adesione e la partecipazione del familiare fiscalmente a carico.
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione attesa dal Fondo è importante che avere presente fin d’ora che l’importo della prestazione sarà tanto più alto quanto:
In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell'aderente: ad esempio, da quanto si versa, dall’attenzione che si pone nel confrontare i costi che vengono sostenuti con quelli delle altre forme cui si può aderire; dalle scelte di investimento effettuate; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.
Per la parte che si percepirà in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l'età, più elevato sarà l’importo della pensione.
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una pensione complementare (‘rendita vitalizia’), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla età a quel momento. Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della pensione.
Il Fondo offre la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ai propri familiari, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.
Per l’erogazione della pensione il Fondo ha stipulato una apposita convenzione con un’impresa di assicurazione.
Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.
La rendita a durata definita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di 5 anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso;
I prelievi liberamente determinabili possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
Al momento del pensionamento, l'Iscritto potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Bisogna tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare erogata nel tempo sarà più basso di quello che sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.
In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.
In caso di decesso durante la fase di accumulo, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (R.I.T.A.), la posizione individuale accumulata e non ancora liquidata nel Fondo sarà versata agli eredi ovvero ai designati.
In caso di decesso in fase di erogazione, l'eventuale posizione residua sarà versata ai soggetti designati, qualora la tipologia di prestazione prescelta lo preveda.