L’iscritto può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative e la documentazione da presentare in materia di anticipazioni sono riportate nel Regolamento per la concessione di anticipazioni.
La richiesta di anticipazione deve essere presentata attraverso la funzionalità (rif. Circolare n. 117) disponibile nell'Area Riservata (accessibile dalla homepage).
Resta inteso che l'aderente con l'effettuazione della richiesta prende atto delle previsioni contenute nel Regolamento sopra menzionato impegnandosi a rispettarle puntualmente.