I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell’art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente deve inviare comunicare al Fondo, attraverso l'apposita procedura in Area Riservata (Sezione Ciclo Attivo/Gestione adesione - Contributi non dedotti) l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.