In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere, che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (R.I.T.A.) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista prestazioni per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
E' altresì concessa la facoltà di accedere alla R.I.T.A., con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anangrafica per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatorio, all'iscritto, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che abbia cessato l'attività lavorativa e risulti inoccupato da almeno 24 mesi.
Le somme utili alla erogazione della R.I.T.A. verranno investite nel comparto Garantito Puro (salvo diversa scelta dell’iscritto da esprimersi all’interno della richiesta inerita nell'Area Riservata) e disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della singola rata. La rata può avere cadenza mensile o trimestrale.
Si precisa peraltro che il capitale utilizzato per la R.I.T.A. non è garantito durante il periodo di pagamento, ma è soggetto alle fluttuazioni dei valori delle quote del Comparto, alla stregua di qualsiasi altro Comparto che l’Iscritto volesse scegliere.
Nel caso che non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., l’iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione ovvero la prestazione pensionistica.
In particolare, in caso di richiesta parziale di R.I.T.A. e di successivo accesso alla prestazione pensionistica ordinaria, il montante che sarà preso in considerazione in merito al riparto tra capitale e rendita sarà al netto della R.I.T.A. erogata.
In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
In caso di decesso dell’iscritto le rate di R.I.T.A. non ancora percepite dall’iscritto seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all’art.14, comma 3, D.Lgs 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, D.Lgs 124/93 (quindi non entrano nell’asse ereditario e non scontano l’imposta di successione e saranno riscattate iure proprio da eredi/beneficiari).
In tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità operano i limiti previsti per la prestazione di previdenza complementare di cui all’art.11, comma 10, del d.lgs 252/2005.
La richiesta deve essere inoltrata al Fondo attraverso la funzionalità disponibile nell'Area Riservata (rif. Circolare n. 123).