In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’iscritto può attraverso la funzionalità (rif. Circolare n. 117) disponibile nell'Area Riservata (accessibile dalla homepage):
- riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscattare l’intera posizione individuale maturata, per perdita dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’Art. 14, comma 5 del Decreto, oppure riscattare parzialmente la posizione: il riscatto può essere esercitato per non più di 3 volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro per un controvalore del montante non inferiore, per ogni singolo riscatto, al 25% della posizione; l’ultima frazione di riscatto dovrà esaurire l’intero montante.