Come fare per

Come fare per Disporre della prestazione in caso di cessazione (riscatto)

Disporre della prestazione in caso di cessazione (riscatto)

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’iscritto può attraverso la funzionalità (rif. Circolare n. 117) disponibile nell'Area Riservata (accessibile dalla homepage):

- riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

- riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

- riscattare l’intera posizione individuale maturata, per perdita dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’Art. 14, comma 5 del Decreto, oppure riscattare parzialmente la posizione: il riscatto può essere esercitato per non più di 3 volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro per un controvalore del montante non inferiore, per ogni singolo riscatto, al 25% della posizione; l’ultima frazione di riscatto dovrà esaurire l’intero montante.